Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali:

1)      Lo scrutinio finale ha luogo a giugno 2009 nel giorno stabilito nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (fatte salve eventuali modifiche da disporsi dal dirigente scolastico). L’eventuale scrutinio finale integrativo, per definire la situazione degli studenti per i quali sia stato sospeso il giudizio, avrà luogo nel mese di luglio 2009, secondo il calendario che sarà pubblicato dal dirigente scolastico entro la fine di giugno 2009.

2)      In sede di scrutinio finale, i docenti di ciascuna disciplina propongono il voto in base a un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo annuale, tenendo altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche relative a interventi di recupero effettuati.

3)      In sede di scrutinio finale, per ciascuno studente, i Consigli di Classe tengono in debito conto gli interventi di recupero seguiti e gli esiti delle prove di verifica sostenute a conclusione degli stessi, nonché l’eventuale persistenza di debiti formativi non ancora saldati.

4)      Negli scrutini finali di giugno 2009 il Consiglio di Classe delibera collegialmente:

a)      l’ammissione alla classe successiva con giudizio di pieno merito per gli studenti che abbiano raggiunto un livello di profitto almeno sufficiente in tutte le discipline con riferimento ai parametri e agli obiettivi stabiliti dal consiglio di classe;

b)     l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che, pur presentando alcune valutazioni di insufficienza lieve, appaiano, a giudizio dei Consigli di Classe, in possesso di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una compensazione delle carenze nel prosieguo degli studi, abbiano attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma, siano in grado di interagire positivamente con le linee di programmazione indicate dai docenti, siano meritevoli di credito scolastico per la frequenza e la partecipazione alle attività scolastiche;

c) la non ammissione alla classe successiva per gli studenti che presentando gravi e diffuse insufficienze, abbiano dato ai Consigli di Classe prova di:

-         sostanziale non conoscenza dei concetti di base che determinano la specificità del curricolo disciplinare;

-         assenza di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una compensazione delle carenze nel prosieguo degli studi;

-         insufficiente attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma;

-         gravi difficoltà a interagire con le richieste e le linee di programmazione indicate dai docenti.

d)     la sospensione del giudizio per gli studenti che, non rientrando nelle precitate tipologie a), b) e c) e pur presentando valutazioni di insufficienza, siano tuttavia ritenuti dal Consiglio di Classe in grado, attraverso il recupero estivo, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico.

e)      Negli scrutini finali integrativi di luglio 2009, il Consiglio di Classe delibera collegialmente:                   

·        l’ammissione alla classe successiva ove risulterà accertato l’avvenuto conseguimento di un livello di preparazione almeno sufficiente nelle discipline oggetto del recupero o, per lo meno, un apprezzabile miglioramento rispetto alla personale situazione di partenza;

·        la non ammissione alla classe successiva ove risulterà accertata la persistenza di carenze tali da pregiudicare ogni possibilità di recupero e, quindi, di proficuo inserimento nella classe successiva.

·        Nella formulazione del conseguente giudizio motivato, occorrerà documentare l’intero percorso formativo annuale dell’alunno con particolare riguardo a tutte le attività di recupero attuate in corso d’anno e alle azioni di verifica e di valutazione svolte.

 

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